ANTIRICICLAGGIO

Fattispecie di riciclaggio – Reati presupposto – Reati di evasione fiscale – Delimitazione DI FISICARO

A giudizio dell’Autore, quando si parla del binomio frode fiscale – riciclaggio è necessario non confondere la provenienza della cosa dal delitto con l’attinenza della cosa stessa al delitto. Oggetto materiale del reato di riciclaggio sono soltanto le cose ottenute con il delitto presupposto che hanno determinato un’espansione del patrimonio. L’evasione fiscale, invece, avrebbe origine da un’attività cui si accompagnerebbe il fatto di evitare il decremento patrimoniale a seguito del pagamento dei tributi. Non tutte le ipotesi di evasione fiscale, inoltre, sono in grado di determinare un delitto presupposto del riciclaggio in ragione della presenza, in talune fattispecie penali tributarie, di soglie di punibilità. A fronte di ciò, l’Autore ritiene che sarebbe opportuno configurare quali figure delittuose presupposte rispetto al riciclaggio le sole fattispecie di emissione e di utilizzazione di fatture relative ad operazioni inesistenti (artt. 2 e 8 del DLgs. 74/2000). Condotte che integrano autonomamente la fattispecie incriminatrice senza la necessità del superamento di soglie di punibilità.

Fonte: ilsole24ore del 14 maggio 2008, p. 31