IVA – DETRAZIONE – PRO – RATA DI DETRAIBILITA’

Cessione di unità abitative in regime d’esenzione – Determinazione del pro rata (ris. Agenzia Entrate 28.3.2008 n. 112) DI GIULIANI

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 28.3.2008 n. 112 chiarisce che la cessione di unità abitative in regime di esenzione da parte di imprese di costruzione determina l’applicazione del pro rata di detraibilità. La risoluzione in esame nasce da un interpello in cui un’impresa di costruzioni chiede se la cessione di immobili abitativi, la cui ultimazione dei lavori risale a oltre 4 anni prima del 4.7.2006, concorra a generare il pro rata di detraibilità nell’anno di vendita, ai sensi dell’art. 19 co. 5 del DPR 633/72. L’Agenzia delle Entrate rileva che l’art. 35 co. 8 del DL 4.7.2006 n. 223, convertito dalla L. 4.8.2006 n. 248, ha previsto l’esenzione IVA per le cessioni di fabbricati abitativi, con esclusione di quelle effettuate, entro 4 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento di recupero, dalle imprese di costruzione o di ristrutturazione. L’art. 35 co. 9 del DL 223/2006 ha previsto una norma transitoria che limitava l’obbligo di procedere alla rettifica della detrazione IVA di cui all’art. 19-bis2 del DPR 633/72 per i fabbricati abitativi posseduti da imprese costruttrici per i quali il termine dei quattro anni dalla data di ultimazione dalla costruzione o dell’intervento di recupero scadesse entro la predetta data del 4.7.2006. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 1.3.2007 n. 12, ha precisato che il diritto alla detrazione determinato in base alla normativa pregressa deve ritenersi acquisito, anche se successivamente al 4.7.2006 i beni siano stati impiegati in operazioni esenti. Se la normativa transitoria e i chiarimenti interpretativi della circolare n. 12/2007 escludono, relativamente alle cessioni in esame, che debbano esse applicate le disposizioni dell’art. 19-bis2, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, alle imprese di costruzione che operano anche in regime di esenzione IVA, si applicherà l’art. 19 co. 5 del DPR 633/72, il quale prevede espressamente che si applichi il pro rata.

Fonte: ilsole24ore del 21 aprile 2008, p. 35