IRES

Plusvalenze su partecipazioni e dividendi – Rideterminazione delle percentuali di imponibilità – Applicazione alle partecipazioni in società di persone DI PIAZZA 

La percentuale del 49,72% di imponibilità sui dividendi e sulle plusvalenze introdotta dal DM 2.4.2008 si applica anche alle plusvalenze realizzate sulle cessioni di partecipazioni in società di persone. Tale conclusione si evince dalla versione definitiva del punto 9) della relazione di accompagnamento al decreto ministeriale, che afferma: "per le plusvalenze e le minusvalenze realizzate mediante cessione di partecipazioni detenute nell’esercizio d’impresa, in società ed enti, la misura rispettivamente, di esenzione e indeducibilità dal reddito è stabilita nel 50,28 per cento". Infatti, la versione definitiva del punto 9), al contrario di quella precedente, non presenta alcun riferimento ai soggetti IRES, chiarendo che anche in caso di cessione di partecipazioni in società di persone si applica la nuova percentuale. Si ricorda che per plusvalenze e minusvalenze, le nuove percentuali si applicano a quelle realizzate a partire dall’1.1.2009. Per i soggetti non imprenditori, che applicano il principio di cassa, tale regola vale anche se la cessione è avvenuta nel 2008, ma il provento è stato percepito dall’1.1.2009.

Fonte: ilsole24ore del 17 aprile 2008, p. 30