SPA- DLGS. 17.1.2003 n. 6 – COLLEGIO SINDACALE
Soggetti incaricati del controllo contabile – Orientamenti della Commissione centrale DI DE ANGELIS
Dal combinato disposto degli artt. 39 e 40 del DPR 99/98 è possibile desumere che la Commissione centrale non è chiamata a giudicare componenti di collegi sindacali delegati ad effettuare esclusivamente controlli amministrativi, anche se iscritti nel registro dei revisori contabili. Il giudizio della Commissione, infatti, può intervenire esclusivamente con riguardo ai sindaci iscritti che esercitano concretamente la funzione di revisione contabile. Diversamente ragionando, sarebbero assoggettati ad un diverso controllo e ad un diverso regime sanzionatorio i membri di un collegio sindacale incaricato dei soli controlli amministrativi e composto da soggetti in genere iscritti nel registro dei revisori (dottori commercialisti ed esperti contabili) e soggetti generalmente non iscritti nel registro stesso (avvocati e consulenti del lavoro).
Fonte: italia oggi del 11 aprile 2008, p. 35