STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Obiettiva incertezza della norma tributaria – Ambito applicativo (Cass. 21.3.2008 n. 7765) DI STRAZZULLA

L’obiettiva condizione di incertezza della norma tributaria consiste in una difficoltà oggettiva (non relativa a singole posizioni soggettive) di pervenire ad una interpretazione univoca della norma ovvero nell’impossibilità di stipulare una convenzione interpretativa della norma, con la conseguente necessità dell’intervento autoritativo del giudice. Essa non trova fondamento in una situazione di ignoranza, che in caso di incertezza interpretativa è già superata, ma nel principio del "diritto mite", che impone di attribuire rilevanza a situazioni di irresponsabilità oggettiva (cagionate, ad esempio, da orientamenti giurisprudenziali o ministeriali contrastanti). La Suprema Corte, peraltro, confermando quanto statuito nella sentenza n. 24670/2007, ha affermato che la rilevazione dell’incertezza normativa è appannaggio esclusivo dei giudici (di merito o di legittimità). Ciò nonostante l’art. 10 co. 3 della L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) stabilisca che le sanzioni non sono comunque "irrogate" quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria; e l’irrogazione delle sanzioni, si ricorda, avviene ad opera degli uffici.

Fonte: ilsole24ore del 7 aprile 2008, p. 36