IVA – OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI – VARIAZIONE DELL’IMPONIBILE O DELL’IMPOSTA

Prestazioni professionali rese anteriormente alla dichiarazione di fallimento (ris. Agenzia Entrate 3.4.2008 n. 127) DI DE STEFANI 

Con la risoluzione in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se l’importo liquidato dal giudice fallimentare risulta inferiore all’ammontare complessivo del credito professionale, comprensivo dell’IVA, il professionista ammesso al passivo fallimentare, al momento di emissione della fattura, deve ridurre proporzionalmente la base imponibile e la relativa imposta; in pratica, la fattura deve essere emessa per l’importo ricevuto dal curatore fallimentare, dal quale va scorporata la relativa imposta. Non è, pertanto, corretto emettere la fattura per la prestazione professionale indicando, quale base imponibile, l’intero importo ricevuto dal curatore sul quale calcolare poi l’IVA dovuta e, contestualmente, recuperare, tramite la procedura di variazione, l’imposta di fatto non incassata.

Fonte: ilsole24ore del 4 aprile 2008, p. 30