ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – ANNOTAZIONE SEPARATA

Semplificazione degli obblighi (circ. Agenzia Entrate 1.4.2008 n. 31) DI DEOTTO

L’art. 10 co. 4-bis della L. 8.5.98 n. 146 preclude la possibilità di effettuare rettifiche basate su presunzioni semplici nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto di adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità risultante dall’applicazione degli studi di settore, qualora l’ammontare delle attività non dichiarate, entro un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati. Il DM 11.2.2008 stabilisce l’inapplicabilità di tale disposizione nei confronti dei soggetti che esercitano più attività non rientranti nel medesimo studio di settore (c.d. "imprese multiattività") con ricavi derivanti dalle attività non prevalenti superiori al 30% dei ricavi totali (a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2008) e superiori al 20% (per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2007). Ai fini dell’utilizzo degli studi di settore in sede di accertamento, il predetto DM dispone, inoltre, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007, l’abrogazione della causa di inapplicabilità connessa all’esercizio dell’attività d’impresa mediante più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione. Pertanto, per tali imprese trovano applicazione le ordinarie regole sugli studi di settore. Tale causa di inapplicabilità è, tuttavia, ancora in vigore, per il periodo d’imposta 2007, per lo studio di settore SM47U (Commercio al dettaglio di natanti e accessori). Per effetto delle predette disposizioni, lo studio sarà applicabile anche ai contribuenti che esercitano l’attività d’impresa mediante più punti di vendita, senza tener conto di tale circostanza.

Fonte: ilsole24ore del 3 aprile 2008, p. 34