IVA – OPERAZIONI NON IMPONIBILI – SERVIZI INTERNAZIONALI

Manutenzioni portuali (ris. Agenzia Entrate 31.3.2008 n. 118) DI PORTALE 

Con la risoluzione in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 9 n. 6) del DPR 633/72 può essere applicato solo quando le manutenzioni portuali sono rese: – dall’appaltatore principale nei confronti del committente; – ovvero, dal subappaltatore all’appaltante; – ovvero, in base ad un "contratto di risultato", anche se non riconducibile ai rapporti di appalto e subappalto. La non imponibilità è esclusa per i c.d. "noli a freddo", in quanto riconducibili al contratto di noleggio, nonché per i c.d. "noli a caldo", se il prestatore assume la qualifica di mero esecutore materiale della prestazione.

Fonte: ilsole24ore del 2 aprile 2008, p. 31