IVA – AUTOMEZZI

Istanza forfetaria di rimborso – Iscrizione in contabilità del credito verso l’Erario DI GAIANI 

Nel bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2007 occorre contabilizzare il credito verso l’Erario per il rimborso forfetario dell’IVA non detratta sulle autovetture aziendali e professionali, richiesto con istanza presentata entro il 22.10.2007 (rigo AR43 del Modello di rimborso). La corrispondente sopravvenienza attiva, non essendo tassata, comporta una variazione in diminuzione in sede di determinazione del reddito imponibile relativo al 2007. Il calcolo dell’IRES e dell’IRAP dovrà tenere conto delle nuove percentuali di deducibilità dei costi delle autovetture introdotte dal DL 81/2007, mentre per: – le auto assegnate ai dipendenti si potrà recuperare la differenza tra il 65% dei costi sostenuti nel 2007 e il fringe benefit dedotto in sede di UNICO 2007; – gli altri veicoli, spetta una deduzione pari al 20% dei costi sostenuti nel 2006 (con un limite massimo di 18.076,00 euro). Riguardo, invece, alle plusvalenze derivanti dalla vendita di autovetture nel 2007, la percentuale di imponibilità di cui all’art. 164 co. 2 del TUIR va calcolata considerando, tra gli ammortamenti dedotti, anche le ulteriori deduzioni operate in UNICO 2008.

Fonte: ilsole24ore del 2 aprile 2008, p. 31