TRIBUTI LOCALI – ICI

Immobili degli enti non commerciali – Esenzione – Ambito applicativo (C.T. Reg. Campania n. 266/9/07) DI SACRESTANO

La Commissione Tributaria Regionale della Campania, nella sentenza 266/9/07, ha affermato che l’esenzione ICI sugli immobili degli enti non commerciali non è retroattiva, a prescindere dalla natura eventualmente lucrativa dell’attività da essi svolta. Si ricorda che l’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92 dispone l’esenzione ICI per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Di questa norma agevolativa si sono serviti spesso gli enti religiosi, in quanto enti privi di finalità commerciali, non solo in relazione agli immobili destinati alle attività di culto, bensì anche a quelli in cui venivano poste in essere ulteriori attività, anche con intenti commerciali. Tuttavia, con un orientamento diffusosi dal 2004, la giurisprudenza di legittimità ha posto in dubbio che l’esenzione spettasse indipendentemente dal tipo di attività realizzata nell’immobile. Per rimediare a tale interpretazione, il Legislatore, con l’art. 7 co. 2-bis del DL 203/2005, ha stabilito che, ai fini dell’esenzione, non rilevi l’eventuale commercialità delle modalità di svolgimento dell’attività. Tale ultima norma, tuttavia, sarebbe idonea ad impedire la ripetizione del tributo non corrisposto dagli enti religiosi anteriormente al 2005 solo se configurasse una norma di interpretazione autentica dell’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92 (come sostenuto in alcune sentenze della giurisprudenza di merito), mentre, in caso contrario, essa non potrebbe avere efficacia retroattiva. A quest’ultimo orientamento, che nega efficacia retroattiva all’art. 7 co. 2-bis del DL 203/2005, si rifà la Commissione Tributaria di Napoli nella sentenza in oggetto.

Fonte: ilsole24ore del 31 marzo 2008, p. 37