IVA – RIMBORSO ANNUALE – AMBITO SOGGETTIVO

Soggetto legittimato alla richiesta di rimborso (Cass. 10.3.2008 n. 6310) DI SETTEMBRE 

Il prestatore di servizi è l’unico soggetto legittimato a presentare l’istanza di rimborso dell’IVA indebitamente versata. La decisione prende le mosse dal fatto che gli artt. 17 e 18 del DPR 633/72 individuano nel soggetto cedente/prestatore il legittimato a chiedere il rimborso dell’imposta. Inoltre, i giudici richiamano anche un principio affermato dalla giustizia comunitaria (Corte di Giustizia 15.3.2007 causa C-35/2005), secondo cui, ad eccezione dei casi previsti dall’art. 21 punto 1 della sesta direttiva, "solo il prestatore deve essere considerato debitore dell’imposta sul valore aggiunto nei confronti dell’autorità tributaria". Va rilevato che, con la sentenza 7.2.2008 n. 2808, la Corte di Cassazione ha invece sostenuto che il cessionario/committente che non sia consumatore finale è legittimato a presentare istanza di rimborso.

Fonte: ilsole24ore del 31 marzo 2008, p. 37