IVA INTRACOMUNITARIA

Misure di contrasto alle frodi in materia di IVA – Documentazione dell’uscita delle merci dallo Stato – Rilevanza della buona fede del contribuente DI ZAVATTA – SIRRI 

La sentenza della Corte di Giustizia UE relativa al procedimento Netto Supermakt (sentenza 21.2.2008 causa C-271/06) esclude, in caso di buona fede dell’esportatore, la perdita del beneficio della non imponibilità IVA per la cessione all’esportazione compiuta avvalendosi di documenti rivelatisi falsi. È stato così esteso il principio già affermato, dagli stessi giudici comunitari (sentenza 27.9.2007 causa C-409/04), a proposito delle cessioni intracomunitarie, secondo cui, salva l’ipotesi di compartecipazione alla frode, la tutela del legittimo affidamento del contribuente prevale rispetto alla tutela degli interessi erariali. Il cedente deve, quindi, assumere un comportamento diligente al fine di dimostrare la sua estraneità all’eventuale frode commessa da terzi; la diligenza richiesta è quella del "commerciante avveduto", da verificare caso per caso.

Fonte: ilsole24ore del 31 marzo 2008, p. 36