IRES – DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO

Società non operative – Nuove cause di esclusione e scioglimento o trasformazione in società semplice DI MENEGHETTI – RANOCCHI 

La normativa relativa alle società non operative ha subito importanti modifiche a seguito della Finanziaria 2008 e del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14.2.2008, soprattutto con riferimento all’estensione del numero dei casi di esclusione che permettono di omettere la compilazione del test di operatività senza la presentazione dell’apposita istanza di interpello. La circolare dell’Agenzie delle Entrate 14.2.2008 n. 9 ha poi fornito chiarimenti su aspetti problematici relativi alle seguenti nuove cause di esclusione: – totale del valore della produzione superiore al totale dell’attivo dello Stato patrimoniale (codice di esclusione 9, da indicare nel rigo RF78 colonna 1). La circolare ha chiarito che il periodo in cui si deve verificare la circostanza coincide con l’esercizio di riferimento della dichiarazione e, pertanto, non occorre eseguire il medesimo controllo su media triennale; – numero dei dipendenti mai inferiore a 10 unità nel biennio precedente (codice di esclusione 7): tale condizione deve essere verificata in ogni giorno del biennio precedente il 2007, non trattandosi di un dato medio; – società che detengono immobili locati a enti pubblici o a equo canone (codice di esclusione 40): tale causa di disapplicazione introdotta dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14.2.2008 opera solo parzialmente, cioè non esclude la società, ma l’immobile interessato; – società in liquidazione che si impegnano a chiudere la liquidazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva (codice di esclusione 99): la società deve trovarsi in liquidazione, ma non deve essere ricompresa tra quelle che possono fruire dello scioglimento agevolato; Con riferimento allo scioglimento agevolato, la circolare dell’Agenzia delle Entrate 17.3.2008 n. 17 ha, poi, specificato che non è possibile applicare le aliquote di imposta sostitutiva previste dalla L. 244/2007, più favorevoli rispetto a quelle previste dalla L. 296/2006, ai redditi derivanti dagli scioglimenti o dalle trasformazioni agevolate deliberate entro lo scorso 31.5.2007, con chiusura della procedura nel 2008.

Fonte: ilsole24ore del 31 marzo 2008