IMPOSTE DIRETTE -DISPOSIZIONI GENERALI – ONERI DEDUCIBILI

Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale -Novità della L. 244/2007 di Magnani

Ai sensi della nuova lett. e-ter) dell’art. 10 co. 1 del TUIR [come sostituita dall’art. 1 co. 197 lett. a) della L. 244/2007], sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale: – istituiti o adeguati ai sensi dell’art. 9 del DLgs. 30.12.92 n. 502 di riforma del Servizio sanitario nazionale (c.d. "fondi doc"); – che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto approvato dal Ministro della salute e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In particolare, ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DM in questione, l’ambito di intervento del fondo potrà essere rappresentato da tutte le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie assicurate secondo i propri statuti e regolamenti, contratti e accordi o regolamenti aziendali. Entro il 2010, le Casse e le Società di mutuo soccorso già esistenti e disciplinate dall’art. 51 co. 2 lett. a) del TUIR dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni, tra l’altro attestando di aver erogato ai propri assistiti, singolarmente o congiuntamente, prestazioni socio-sanitarie e di assistenza odontoiatrica in misura non inferiore al 20% dell’ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti. Trattandosi di deduzione dal reddito complessivo IRPEF, la stessa potrà essere fruita dai titolari di qualsiasi tipologia di reddito (anche lavoratori autonomi).

Fonte: Il Sole24Ore del 26 Marzo 2008, pag.32