TRIBUTI LOCALI – IRAP – DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE – DISPOSIZIONI COMUNI

Deduzione per il personale addetto alla ricerca e sviluppo – Assistenza sanitaria prestata in settori medici dediti ad attività di ricerca – Fruibilità della deduzione – Condizioni (ris. Agenzia Entrate 20.3.2008 n. 107) di Gaiani

Con la risoluzione 20.3.2008 n. 107, l’Agenzia delle Entrate ha definito l’ambito applicativo della deduzione IRAP per i costi relativi al personale addetto alla ricerca e allo sviluppo, di cui all’art. 11 co. 1 lett. a) n. 5) del DLgs. 446/97. La deduzione opera qualora l’effettività dei costi sia attestata dal presidente del collegio sindacale o da un professionista abilitato. Gli istituti di ricovero e cura che perseguono, tra l’altro, finalità di ricerca possono fruire del beneficio qualora il personale sia impiegato direttamente nell’attività di ricerca e sviluppo. Si rileva, peraltro, che la ricerca nel campo medico, oltre all’attività di laboratorio e di diagnosi e terapia, comprende anche quella di studio per la stesura e verifica di protocolli di diagnosi e cura (sentenza Corte Costituzionale n. 338/94). A tal fine, la cura e l’assistenza prestate dal personale sanitario possono considerarsi strettamente collegate all’attività di ricerca se costituiscono il presupposto per la verifica dell’attendibilità dei risultati ottenuti. Per quanto sopra, sono esclusi dal beneficio in esame i costi relativi al personale eventualmente impiegato nell’assistenza ospedaliera generica o riferibile a settori medici per i quali non viene svolta attività di ricerca, ancorché specialistici (come, ad esempio, nel caso di prestazioni di laboratorio rese a pazienti non ricoverati presso la struttura).

Fonte: il Sole24Ore del 22/03/2008, pag. 24