ANTIRICICLAGGIO

DLgs. 231/2007 attuativo della Dir. n. 2005/60/CE (circ. Min. Economia 20.3.2008) di Ciccia

 La circolare del Ministero dell’Economia del 20.3.2008 ha chiarito che, per effetto dell’entrata in vigore del DLgs. 231/2007: – non potranno essere emessi dalle banche e da Poste italiane Spa assegni ordinari né assegni circolari che non rechino la dizione "non trasferibile", salvo che il cliente l’abbia espressamente richiesto e che utilizzi l’assegno per importi inferiori a 5.000,00 euro; – nei casi in cui la girata è ammessa, deve essere indicato, accanto a nome e cognome, il codice fiscale del girante; – la girata a terzi dell’assegno emesso all’ordine del traente ("a me medesimo") non invaliderà l’assegno ma esporrà alle sanzioni previste per gli assegni irregolari. Di conseguenza, chiarisce il Ministero, gli assegni emessi a decorrere dal 30.4.2008 senza l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e/o senza la clausola di intrasferibilità, pur essendo irregolari continueranno a poter essere pagati, ma l’irregolarità dovrà essere segnalata al Ministero da parte degli intermediari. La stessa regola opera per gli assegni emessi all’ordine del traente e poi girati a soggetti diversi da un intermediario per l’incasso. Tali assegni potranno essere pagati, ma l’irregolarità sarà comunicata al Ministero dell’Economia. È nulla, invece, la girata di un assegno inferiore a 5.000,00 euro senza l’indicazione del codice fiscale del girante, con la conseguenza che l’assegno non potrà essere pagato. È nulla anche la girata che indichi un codice fiscale manifestamente errato. Posto che le norme recate dal DLgs. 231/2007 entrano in vigore il 30.4.2008: – gli assegni liberi emessi (per importi inferiori a 12.500,00 euro) prima del 30.4.2008 potranno essere incassati anche dopo tale data, posto che per essi valgono ancora le regole precedenti; – i carnet di assegni già in possesso della clientela potranno essere utilizzati anche dopo il 30.4.2008, ma nel rispetto delle nuove regole (sicché potranno essere emessi in forma libera solo assegni inferiori a 5.000,00 euro).

Fonte: Italia Oggi pag.32