IRES – DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO

Società non operative – Novità della L. 244/2007 (circ. Agenzia Entrate 17.3.2008 n. 21) DI GAIANI 

La circolare dell’Agenzia delle Entrate 17.3.2008 n. 21 fornisce importanti precisazioni in tema di società non operative. I principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sono i seguenti: – le modifiche apportate dalla L. 244/2007 al DLgs. 446/97 in merito alla determinazione della base imponibile IRAP non comportano un mutamento della disciplina IRAP riguardante le società non operative, in quanto già prima delle modifiche introdotte dalla L. 244/2007 era previsto uno specifico criterio di determinazione del valore minimo della produzione comunque indipendente da quello analitico previsto dal DLgs. 446/97; – nel caso in cui la società non operativa abbia dichiarato, ai fini IRES, un reddito superiore a quello minimo di cui all’art. 30 co. 3 della L. 724/94, o nel caso in cui la stessa abbia ottenuto un provvedimento di accoglimento dell’istanza di disapplicazione parziale della disciplina sulle società di comodo con effetto ai soli fini delle imposte sui redditi, essa dovrà comunque dichiarare un valore della produzione ai fini IRAP non inferiore al reddito minimo determinato ai sensi dell’art. 30 co. 3 della L. 724/94, incrementato delle componenti normalmente non deducibili dalla base imponibile IRAP (art. 30 co. 3-bis della L. 724/94); – le società che hanno deliberato la liquidazione entro il 31.5.2007, avvalendosi dello scioglimento agevolato di cui alla L. 296/2006, non possono avvalersi delle aliquote di imposta sostitutiva più favorevoli previste dalla L. 244/2007.

Fonte: ilsole24ore del 18 marzo 2008, p. 31