IRES – AMMORTAMENTI – BENI MATERIALI

Aree sulle quali insistono fabbricati strumentali – Scorporo del valore del terreno – Determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing dei terreni – Novità della Finanziaria 2008 – Presentazione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente DI VITALI – ODORIZZI

L’art. 36 co. 7 del DL 223/2006, conv. con modificazioni dalla L. 4.8.2006 n. 248, ha stabilito che, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo complessivo dei fabbricati strumentali viene assunto al netto del costo delle aree occupate. Secondo l’interpretazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate 19.1.2007 n. 1, la disposizione in commento prevedeva che, per gli edifici acquistati prima del 2006, venisse effettuata l’imputazione integrale del fondo ammortamento pregresso al solo costo dell’edificio. In questo modo, risultava ridotto il costo storico ammortizzabile, con la conseguenza che i contribuenti con immobili con un fondo ammortamento elevato si sono visti decurtata o annullata la quota di ammortamento deducibile per il 2006. L’art. 1 co. 81 della L. 244/2007, norma di interpretazione autentica (già contenuta nel DL 118/2007, decaduto per mancata conversione), ha previsto che il fondo ammortamento esistente al 31.12.2005 deve essere proporzionalmente imputato al costo del fabbricato e del terreno e non più al solo costo del fabbricato. Si tratta di una disposizione di favore per il contribuente, con effetto retroattivo. Tuttavia, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 17.6.2005 n. 78 aveva chiarito l’impossibilità di ricorrere a variazioni in diminuzione a fronte di ammortamenti fiscali effettuati in un determinato esercizio in misura inferiore rispetto agli ammortamenti civilistici. Pertanto, di fronte a questo scenario interpretativo, la via che sembra non presentare incertezze per ottenere la deduzione di ulteriori quote di ammortamento è quella della dichiarazione integrativa a favore ai sensi dell’art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98. Si ricorda che la dichiarazione integrativa deve essere presentata utilizzando il Modello del periodo a cui si riferisce e deve essere inviata entro il termine per la dichiarazione relativa al periodo 2007.

L’art. 1 co. 81 e 82 della L. 244/2007 ha riproposto la norma di interpretazione autentica dell’art. 36 co. 8 ultimo periodo del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006), già contenuta nell’art. 1 del DL 3.8.2007 n. 118, decaduto per mancata conversione nei termini. La problematica sottesa a tale norma riguarda il trattamento penalizzante che era riservato a quelle imprese che, avendo già esaurito il plafond massimo di costi ammortizzabili (70% o 80% del costo complessivo dell’investimento immobiliare) dei fabbricati in proprietà o in leasing detenuti anteriormente al periodo d’imposta in corso al 4.7.2006, sarebbero state costrette ad interrompere il processo di ammortamento fiscale, riprendendo in aumento le quote stanziate in bilancio in sede di determinazione delle imposte (IRPEF/IRES ed IRAP). La norma di interpretazione autentica consente di adottare un criterio proporzionale per l’imputazione degli ammortamenti fiscali pregressi, con la conseguente possibilità di continuare a dedurre quote di ammortamento anche sui fabbricati per i quali il suddetto plafond risultava esaurito. Le disposizioni fiscali tornano così a coincidere con quelle civilistico-contabili. Tale circostanza comporta la necessità di stornare, nel bilancio dell’esercizio 2007, il fondo imposte differite a suo tempo stanziato.

Fonte: ilsole24 ore del 18 marzo 2008, p. 32