IVA – OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI

Violazioni dell’obbligo di emissione di scontrini e ricevute – Esiguo importo delle contestazioni – Irrilevanza (C.T. Prov. Milano n. 48/40/08) DI CHIAMETTI

La C.T. Prov. Milano n. 48/40/08 chiarisce che la mancata emissione di tre scontrini fiscali, per quanto di importo esiguo, provoca la chiusura dei locali e l’apposizione dei sigilli da parte dell’organo procedente. L’art. 12 co. 2 del DLgs 471/97 prevede, nel caso in cui siano state contestate tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo da tre giorni ad un mese [l’art. 1 co. 159 lett. b) della L. 244/2007 ha elevato a "quattro" il numero di violazioni necessarie per l’irrogazione della sanzione accessoria]. La C.T. Prov. Milano sottolinea, con la sentenza in argomento, che tale sanzione accessoria prescinde dall’esiguità della violazione poichè nell’intento del legislatore essa costituisce uno strumento efficace di prevenzione alla lotta all’evasione fiscale e, pertanto, non costituisce una misura ingiusta ed arbitraria

Fonte: ilsole24ore, del 17 marzo 2008, p. 37