BILANCIO D’ESERCIZIO – RELAZIONE DEI SINDACI

Novità del DLgs. 32/2007 di CavalluzzoMontinari

L’art. 2 del DLgs. 2.2.2007 n. 32, che recepisce la Direttiva 51/2003/CE, modifica la relazione di cui all’art. 2409-ter c.c. uniformandola a quella predisposta dai revisori delle società quotate. La nuova relazione del revisore (datata e sottoscritta dallo stesso) sarà composta dai seguenti paragrafi: – un paragrafo introduttivo, che identifica il bilancio sottoposto a revisione ed il quadro delle regole di redazione del bilancio applicate dalla società; – una descrizione della portata della revisione svolta con l’indicazione dei principi di revisione osservati; – un giudizio sul bilancio che indichi chiaramente se questo è conforme alle regole che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio (il giudizio del revisore potrà essere, come per le società quotate, positivo, con rilievi, negativo o impossibile); – eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all’attenzione dei destinatari del bilancio senza che essi costituiscano rilievi; – un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio. Nel caso di giudizio non positivo (e, quindi, negativo, con rilievi o impossibile) la relazione deve illustrare i motivi dello stesso. La novità riguarda sia l’incaricato del controllo contabile che il collegio sindacale cui è affidato il controllo medesimo. Ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 32/2007, la nuova disciplina si applica ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva al 12.4.2007, e cioè: – ai bilanci degli esercizi 2008 e seguenti, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare; – ai bilanci degli esercizi 1.7.2007-30.6.2008 e seguenti, per i soggetti che abbiano esercizio sociale che chiuda, ad esempio, al 30.6 di ogni anno.

Fonte: Il Sole24Ore – la Guida del Professionista, pag 27