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Cessione pro soluto di credito da finanziamento – Deducibilità della perdita – Condizioni (ris. Agenzia Entrate 29.2.2008 n. 70) di De Stefani

Nella risoluzione in commento, l’Agenzia delle Entrate ha considerato le seguenti operazioni: – la svalutazione civilistica di un credito verso una società controllata; – la cessione pro soluto di un credito di finanziamento verso la controllata ad una società terza; – la vendita delle azioni della controllata in parola alla medesima società terza. Ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, la cessione del credito di finanziamento alla società terza configura una sostanziale rinuncia al credito da parte del socio che non può dare origine a una perdita su crediti deducibile ex art. 101 co. 5 del TUIR. Il disconoscimento del contratto di cessione del credito pro soluto deriva dal fatto che la determinazione dei corrispettivi dei due contratti è stata il frutto di un procedimento unitario, durante il quale la dismissione del credito, per il valore simbolico di un euro, è stata giustificata dalla "necessità di alleggerire per quanto più possibile la situazione finanziaria della società ceduta". Pertanto, tale riduzione dei debiti della società ceduta, secondo l’Amministrazione finanziaria, ha sicuramente influenzato la convenienza economica dell’acquisizione del controllo da parte della società terza. Si ricorda che, in caso di rinuncia al credito da parte del socio, si applica l’art. 94 co. 6 del TUIR, secondo cui l’ammontare della rinuncia ai crediti verso una società partecipata si aggiunge al costo delle partecipazioni.

Fonte: Il Sole24Ore del 01/03/2008, pag. 27