SUCCESSIONI E DONAZIONI – REINTRODUZIONE DELL’IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

Ambito soggettivo e oggettivo di Busani, Lucchini Guastalla

Il DL 262/2006, come modificato in sede di conversione dalla L. 286/2006, ha reintrodotto le imposte di successione e donazione, le quali debbono, oggi, essere applicate con le seguenti aliquote:

– 4%, nel caso di trasferimenti a favore del coniuge e dei discendenti in linea retta del defunto, i quali godono di una franchigia di 1 milione di euro ciascuno;

– 6%, con una franchigia di 100.000,00 euro ciascuno, nel caso di trasferimenti a favore di fratelli o sorelle;

– 6%, senza franchigia, per i trasferimenti a favore di parenti in linea collaterale fino al 4° grado, di affini in linea retta e di affini in linea collaterale fino al 3° grado;

– 8%, senza alcuna franchigia, per i trasferimenti a favore di tutti gli altri soggetti.

Per i trasferimenti a favore di soggetti disabili (ai sensi della L. 104/92) è prevista una franchigia di 1.500.000,00 euro, superata la quale, l’imposta si applica con le normali aliquote modulate in base al rapporto di parentela intercorrente tra defunto (o donante) e beneficiario del trasferimento. Si rileva che, mentre i trasferimenti per successione di titoli di Stato ed equiparati sono esenti da imposta, invece, essi scontano imposta di donazione secondo le regole ordinarie. Infine, è stata prevista un’ipotesi di esenzione da imposta nel caso di trasferimento (per donazione o successione) dell’azienda o di partecipazioni societarie. Infatti, tale trasferimento, se effettuato a favore del discendente o (dall’1.1.2008) a favore del coniuge del disponente, è esente da imposta, alle specifiche condizioni indicate dall’art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90.

Sole24ore Dossier, p. 1 e 8