PENALE TRIBUTARIO – NUOVO SISTEMA PENALE TRIBUTARIO (DLgs. 74/2000) – DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA

Nozione di fatture per operazioni inesistenti – Sovrafatturazione qualitativa (Cass. 15.1.2008 n. 1996) di Ceraccoli

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti deve ritenersi integrato nei casi di: – inesistenza oggettiva assoluta dell’operazione (mai posta in essere nella realtà); – inesistenza oggettiva relativa dell’operazione (posta in essere, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura); – “sovrafatturazione qualitativa” ovvero attestante la cessione di beni o la prestazione di servizi per un prezzo maggiore rispetto a quello reale (ad esempio, si consegnano di qualità “media”, ma si fa figurare di aver venduto oggetti di qualità “superiore” aventi un costo maggiore).

Non può essere, invece, ricondotta alla fattispecie di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000 la fatturazione di beni a prezzi ritenuti “incongrui”, in quanto superiori a quelli abitualmente praticati sui mercati.

Fonte: Il Sole24ore del 25.02.2008, pag. 37