IMPOSTE DIRETTE – IRES – AMMORTAMENTI – BENI MATERIALI

Aree sulle quali insistono fabbricati strumentali – Scorporo del valore del terreno – Determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing dei terreni – Novità della Finanziaria 2008 di Ceroli, Sabbatini

L’art. 1 co. 81 e 82 della L. 244/2007 ha riproposto la norma di interpretazione autentica dell’art. 36 co. 8 ultimo periodo del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006), già contenuta nell’art. 1 del DL 3.8.2007 n. 118, decaduto per mancata conversione nei termini. Secondo la norma interpretata, "il residuo valore ammortizzabile è pari alla quota di costo riferibile agli stessi, al netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi d’imposta precedenti calcolate sul costo complessivo". Come rilevato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 19.1.2007 n. 1 (§ 7.5), gli ammortamenti precedentemente dedotti avrebbero dovuto essere imputati prioritariamente al valore del fabbricato, con il conseguente obbligo di interrompere gli ammortamenti fiscali nel momento in cui le quote pregresse avessero già raggiunto il 70% o l’80% del costo complessivo dell’immobile. L”art. 1 del DL 118/2007 aveva, invece, previsto che la norma di cui sopra "si interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell’area e al costo del fabbricato". Data la mancata conversione del decreto nei termini di legge, la L. 244/2007:

– ha riproposto la norma di interpretazione autentica nella medesima formulazione (art. 1 co. 81);

– ha espressamente fatto salvi gli effetti del decreto non convertito (art. 1 co. 82).

Per effetto della norma di interpretazione autentica:

– per i fabbricati detenuti in proprietà, si allunga il periodo di ammortamento fiscale, a seguito del "recupero" della quota non dedotta in base al precedente orientamento ministeriale;

– per i fabbricati in leasing, invece, fermo restando il periodo di deduzione dei canoni, fissato in base al contratto, aumenta in modo proporzionale la quota dedotta per ciascun periodo d’imposta.

Sole24ore l’Esperto risponde, p. 368-369