CONFERIMENTI D’AZIENDA – ASPETTI FISCALI – IMPOSIZIONE DIRETTA

Novità della Finanziaria 2008 di Meneghetti, Rossi Ragazzi, Ranocchi, Valcarenghi

A seguito dell’inserimento, nell’art. 176 del TUIR, del nuovo co. 2-ter, le società conferitarie possono ottenere il riconoscimento dei maggiori valori rilevati nell’ambito delle perizie ex art. 2343 c.c., dietro il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura:

– del 12 per cento, sulla parte dei maggiori valori ricompresa nel limite di 5 milioni di euro,

– del 14 per cento, sulla parte dei maggiori valori ricompresa tra i 5 e i 10 milioni di euro;

– del 16 per cento, sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.

Per effetto degli appositi rimandi contenuti negli artt. 172 e 173 del TUIR, il regime opzionale è esteso anche ai disavanzi di fusione e di scissione, con opzione a carico del soggetto "avente causa" dell’operazione (società incorporante o risultante dalla fusione, società beneficiaria della scissione). Per le operazioni effettuate sino al 2007, l’art. 1 co. 47 della L. 244/2007 ha previsto la possibilità di affrancare i disallineamenti tra valori civili e valori fiscali dei beni pervenuti a seguito di conferimenti, fusioni e scissioni, dietro il versamento dell’imposta sostitutiva con le aliquote sopra indicate. I maggiori valori civili per i quali si opta per il riconoscimento fiscale devono essere inseriti nel quadro RQ dei modelli UNICO 2008.

Sole24ore, p. 35, 25/02/08