ACCERTAMENTO – DICHIARAZIONI

Dichiarazione correttiva nei termini e dichiarazione integrativa a favore del contribuente – Modalità e termini di presentazione di Deotto, Gavelli

Al contribuente è attribuito il diritto di emendare la dichiarazione dei redditi sia qualora l’integrazione determini un maggiore debito d’imposta sia in caso contrario. Sul punto, la normativa vigente prevede che il contribuente possa integrare la dichiarazione:

– per correggere errori od omissioni, non oltre i termini previsti dall’art. 43 del DPR 600/73 (art. 2 co. 8 del DPR 322/98);

– per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98).

Come ben si può evincere dal testo della norma, il comma 2 dell’art. 8 del DPR 322/98 prevede che l’integrazione possa avvenire al fine di correggere "errori od omissioni" entro il termine di decadenza dal potere di accertamento, i quali possono risultare sia a favore sia a sfavore del contribuente. L’assunto è confermato dalla giurisprudenza occupatasi del tema. A titolo esemplificativo, con la sentenza n. 21944/2007, la Corte di Cassazione ha stabilito che la dichiarazione rettificativa a favore del contribuente può avvenire entro gli stessi termini entro i quali l’Ufficio può esercitare i propri poteri di rettifica. L’Amministrazione finanziaria è tuttavia di diverso avviso, in quanto è stato sostenuto che la dichiarazione è emendabile:

– entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, in caso di integrazione a favore del contribuente;

– entro i termini di decadenza dal potere di accertamento, se sfavorevole al contribuente.

Si rileva che, con la risoluzione 18.1.2008 n. 13, l’Agenzia delle Entrate ha assunto una posizione in parte più favorevole al contribuente. In tema di società non operative, essa ha infatti affermato che, qualora la società abbia erroneamente contabilizzato a conto economico (negli esercizi 2004 e 2005) le voci corrispondenti all’acquisto e alla vendita di titoli utilizzando le voci B.6 e A.5 in luogo delle più appropriate voci dell’area finanziaria, è possibile sanare tali errori mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa. Con tale risoluzione, pare che la semplice modifica dei dati compresi nel prospetto di operatività del quadro RF di UNICO rientri nell’ambito del comma 2 della norma citata

Sole24ore, p. 34, 25/02/08