IMPOSTE DIRETTE – DISPOSIZIONI GENERALI

PRESUNZIONE DI RESIDENZA – AMBITO APPLICATIVO di Rolle

Alla luce degli interventi legislativi che si sono registrati negli ultimi anni, assume sempre maggiore importanza il tema della residenza fiscale del contribuente.

I criteri di determinazione della residenza, con riferimento alle persone fisiche, sono stabiliti dall’art. 2 co. 2 del TUIR, che è incentrato sull’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente. In seguito, ad opera dell’art. 10 della L. 448/98, è stato introdotto il co. 2-bis (recentemente riformulato dalla L. 244/2007) che prevede la nozione di "presunzione di residenza" in Italia per i cittadini italiani emigrati in determinati Stati o territori, aventi regime fiscale privilegiato.

Riguardo ai soggetti IRES, ai sensi dell’art. 73 co. 3 del TUIR, si considerano residenti in Italia le società che per la maggior parte del periodo d’imposta abbiano nel territorio dello Stato "la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale". Per tali soggetti, infatti, assume un’importanza decisiva la localizzazione delle sede dell’amministrazione, ossia il luogo dove sono assunte le decisioni chiave per la gestione degli affari della società.

Fonte: Il Sole – 24 Ore del 19/02/2008, p. 37