CESSIONE D’AZIENDA – ASPETTI CIVILISTICI

CESSIONE PREORDINATA AD ELUDERE LA DISCIPLINA SUI LICENZIAMENTI EX ART.18 DELLA L. 300/70 – NULLITA'(Cass. 7.2.2008 n. 2874) di Negri

La Corte di Cassazione, con la sentenza 7.2.2008 n. 2874, ha affermato che un contratto di affitto o di cessione di azienda può essere dichiarato nullo quando sia stato concluso con l’obiettivo di aggirare la tutela contro i licenziamenti illegittimi, garantita, ai dipendenti delle aziende con più di 15 dipendenti, dall’art. 18 della L. 300/70 (c.d. Statuto dei lavoratori).

Nel caso di specie, alcune lavoratrici, impiegate preso un’azienda con oltre 60 dipendenti – rientrante, quindi, nel campo di applicazione della tutela "reale" di cui al citato art. 18 – erano state trasferite, attraverso la conclusione di un contratto di affitto di azienda, ad un’impresa con meno di 15 dipendenti.

La Suprema Corte ha ritenuto che, in tal modo, fosse stata posta in essere una frode alla legge, la quale, ai sensi dell’art. 1344 c.c., consiste nell’utilizzare un contratto in sé lecito per realizzare una finalità vietata da una disposizione imperativa di legge.

Nel trasferimento di azienda – precisa la sentenza in commento – non esiste un diritto del lavoratore a conservare la garanzia della tutela reale presso il nuovo datore di lavoro. Occorre, tuttavia, verificare che il contratto di affitto o di cessione di azienda non sia stato stipulato con l’intenzione di eludere una norma imperativa di legge e di abbassare il livello di garanzia dei dipendenti, rendendoli più facilmente licenziabili in virtù della mancata applicazione, nei confronti dell’affittuario o cessionario, dell’art. 18 della L. 300/70. In tal caso, infatti, il contratto non può che essere considerato nullo per frode alla legge.

Fonte: Il Sole – 24 Ore del 19/02/2008, p. 38