IMPOSTE INDIRETTE – IVA – DISPOSIZIONI GENERALI – DETRAZIONE

IVA ERRONEAMENTE ADDEBITATA IN FATTURA DAL CEDENTE O PRESTATORE – INDETRAIBILITA’ DA PARTE DEL CEDENTE O PRESTATORE (Cass. 25.1.2008 n. 1607) di Strazzulla

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha escluso che il cessionario/committente possa detrarre l’IVA erroneamente addebitata in fattura dal cedente/prestatore. È stato così confermato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, in passato non unanime per effetto della sentenza n. 1348/98. Resta da comprendere se il cessionario/committente possa agire, ai fini del recupero dell’imposta corrisposta, in via di rivalsa, al cedente/prestatore, nei confronti di quest’ultimo o dell’Erario. La posizione espressa sul punto dalla Suprema Corte (favorevole alla prima soluzione) è stata rovesciata dalla recente sentenza n. 2808/2007, alla luce dell’orientamento della Corte di Giustizia UE (sentenza n. 15.3.2007 causa C-35/05).

Fonte: Il Sole – 24 Ore del 18/02/, p. 34