IMPOSTE INDIRETTE – IVA – LIQUIDAZIONI E VERSAMENTI – IVA DI GRUPPO

Crediti IVA maturati anteriormente alla partecipazione al gruppo – Compensazione – Esclusione (ris. Dipartimento Politiche Fiscali 14.2.2008 n. 4) DI DE STEFANI

Con la risoluzione in oggetto, il Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che il credito IVA maturato dalla società anteriormente all’adesione alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo (di cui all’art. 73 co. 3 del DPR 633/72) non può essere trasferito alla controllante nemmeno negli anni successivi a quello dell’attivazione della procedura. Tale credito può essere, però, chiesto a rimborso dalla società che lo ha generato, ai sensi dell’art. 30 del DPR 633/72 (ove sussistano i relativi presupposti), ovvero utilizzato in compensazione "orizzontale". L’interpretazione in oggetto rafforza, quindi, ulteriormente i vincoli introdotti, con finalità antielusiva, a partire dall’1.1.2008, dall’art. 1 co. 63 e 64 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008).

Fonte: ilsole24ore, p. 29