IMPOSTE DIRETTE – SUCCESSIONI E DONAZIONI – REINTRODUZIONE IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

Vincoli di destinazione e trust – Assoggettamento ad imposta (circ. Agenzia Entrate 22.1.2008 n. 3) di Bellinazzo

L’interpretazione fornita dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 22.1.2008 n. 3, in relazione all’applicazione delle imposte di successione e donazione ai vincoli di destinazione, ha determinato forti critiche da parte degli operatori del sistema finanziario. Nella circolare in esame, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta di donazione: – l’intestazione fiduciaria; – il trust auto-dichiarato. Spinta, probabilmente, da intenti antielusivi, l’Agenzia pare non aver considerato la reale natura giuridica degli istituti in esame. L’intestazione fiduciaria di beni, infatti: – configura una forma di mandato e, quindi, non determina alcun trasferimento di beni, bensì solo l’incarico di amministrare determinati beni che restano in proprietà del mandante; – non configura la costituzione di un vincolo di destinazione, non avendo effetti segregativi del patrimonio. Gli operatori finanziari auspicano, pertanto, una tempestiva “correzione” di tale orientamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, anche perché, in caso contrario, si potrebbe determinare una rapida fuga di capitali verso ordinamenti esteri. Per quanto riguarda il trust, tra le altre cose, l’Agenzia precisa che esso deve essere sottoposto ad imposizione anche nel caso in cui sia auto-dichiarato (laddove il vincolo sorga all’interno del patrimonio stesso del disponente). Tale affermazione contrasta con il presupposto impositivo dell’imposta di donazione, che si realizza solo in presenza di un effetto traslativo. Il trust auto-dichiarato, infatti, determina effetti traslativi solo ove sia prevista la devoluzione finale di beni a favore di un determinato beneficiario finale.

Fonte: IlSole24ore, pag 29