IMPOSTE DIRETTE – IRES – NORME GENERALI SUL REDDITO D’IMPRESA – ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE FISCALI

SOPPRESSIONE DELLE DEDUZIONI EXTRACONTABILI – NOVITA’ DELLA FINANZIARIA 2008 di Ceppellini – Lugano

L’art. 1 co. 33 lett. q) della L. 244/2007 abroga quella parte dell’art. 109 co. 4 lett. b) del TUIR che consentiva di dedurre gli ammortamenti, gli accantonamenti e le rettifiche di valore operati in applicazione di norme fiscali e, come tali, non stanziati a Conto Economico.

Per effetto del venir meno di tale facoltà, in linea generale i predetti oneri saranno deducibili esclusivamente per l’importo contabilizzato a Conto Economico, che trova giustificazione civilistica. Infatti:

– da un lato, continua a permanere l’impossibilità di effettuare in bilancio rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in esecuzione di norme tributarie;

– dall’altro, per poter essere dedotti dal reddito d’impresa, i componenti negativi di reddito devono continuare ad essere rilevati nel Conto Economico.

Quanto sopra potrebbe indurre gli operatori ad adottare comportamenti non pienamente corretti dal punto di vista civilistico, al fine di non perdere le opportunità offerte dal legislatore fiscale. Si supponga, ad esempio, che un determinato bene strumentale sia ammortizzato in Conto Economico ad un’aliquota del 10%, essendo questa giudicata ragionevolmente rappresentativa del deperimento economico-tecnico del bene. Se l’aliquota ordinaria di ammortamento del bene, ai fini fiscali, risulta pari al 15%, fino all’esercizio 2007 la quota di ammortamento eccedente (pari al 5%) può essere dedotta tramite indicazione nel quadro EC del modello UNICO.

A partire dall’esercizio 2008, non essendo più possibile provvedere alla deduzione extracontabile, il contribuente perderebbe la possibilità di dedurre la suddetta eccedenza, salvo stanziare a Conto Economico una quota di ammortamento pari appunto al 15%. Naturalmente, per quanto sopra riportato, il maggiore ammortamento operato non potrebbe essere giustificato in base alla necessità di fruire di una maggiore deducibilità fiscale, bensì soltanto sotto il profilo economico, anche qualora ciò non sia pienamente corretto. Al fine di scongiurare tale evenienza, l’art. 1 co. 34 della L. 244/2007 dispone che gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore, imputati al Conto Economico a partire dall’esercizio 2008 (o 2008/2009, per i soggetti con esercizio "a cavallo"), possono essere disconosciuti dall’Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l’impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti princìpi contabili.

Fonte: ilsole24ore del 11/01/2008 pag 70