IMPOSTE DIRETTE – IRES – AMMORTAMENTI – BENI MATERIALI – BENI IN LOCAZIONE FINANZIARIA

ALLUNGAMENTO DEL PERIODO DI DEDUZIONE DEI CANONI – NOVITA’ DELLA FINANZIARIA 2008 di Meneghetti

L’art. 1 co. 33 lett. n) n. 2) della L. 244/2007 sostituisce l’art. 102 co. 7 del TUIR stabilendo nuovi limiti di durata contrattuale per la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria. Per i beni mobili, la durata del contratto non dev’essere inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento ordinario, in relazione all’attività esercitata dall’impresa. Per i beni immobili viene statuito che i canoni di locazione finanziaria sono deducibili a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento ordinario e comunque non inferiore a 11 anni o almeno pari a 18 anni. Per i veicoli soggetti ai limiti di deducibilità di cui all’art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR, la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente tabellare (art. 102 co. 2 del TUIR). Le suddette disposizioni si applicano per i contratti di leasing stipulati a decorrere dall’1.1.2008; fino a tale data, pertanto, si applicano le precedenti e più favorevoli regole di durata.

Fonte: Ilsole24ore del 09/01/2008 pag.57