IMPOSTE INDIRETTE – IRES – DEDUCIBILITA’ DEGLI INTERESSI PASSIVI

INTERESSI CAPITALIZZATI – CRITERI DI DEDUCIBILITA’ – NOVITA’ DELLA FINANZIARIA 2008 di Gaiani

Il "nuovo" art. 96 del TUIR, modificato dall’art. 1 co. 33 della L. 244/2007, introduce la soglia di deduzione per i soggetti IRES degli interessi passivi, al netto di quelli attivi, pari al 30% della differenza tra il valore e il costo della produzione al lordo di ammortamenti e canoni di leasing (ROL). Tra le eccezioni alle nuove norme relative agli interessi passivi, si segnalano:

– l’esclusione dai limiti dell’art. 96 per banche, assicurazioni, società di project financing e per società di esecuzione di appalti pubblici;

– l’introduzione della piena deducibilità per gli interessi compresi nel costo dei beni di cui all’art. 110 co. 1 lett. b) del TUIR, i quali prima erano soggetti alla thin capitalization;

– l’esclusione dal nuovo regime per gli interessi relativi alla costruzione o alla ristrutturazione di immobili costituenti beni merce; – l’ordinaria deducibilità introdotta dall’art. 1 co. 35 della L. 244/2007 per gli interessi sui finanziamenti relativi a fabbricati c.d. "patrimoniali".

Fonte: Ilsole24ore del 05/01/2008 pag. 21