RISCOSSIONE – MODELLO F24 – VERSAMENTI UNIFICATI – ACCONTI

Acconti IRPEF, IRES e IRAP relativi al 2007 – Ravvedimento operoso – Modalità e termini di Morina

In caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti IRPEF, IRES e IRAP, si applicano: – la sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato o versato in ritardo; – l’interesse previsto dall’art. 20 del DPR 602/73 (2,75% annuo per i ruoli resi esecutivi dall’1.7.2003). È peraltro possibile avvalersi della disciplina del ravvedimento operoso, in modo tale da: – ridurre la sanzione ad un ottavo del minimo (3,75%), se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza (quindi, nell’ipotesi di carente versamento della seconda o unica rata dei suddetti acconti, entro il 31.12.2007, posto che il 30 dicembre cade di domenica); – la sanzione è ridotta ad un quinto del minimo (6%), se la regolarizzazione avviene oltre il 30° giorno dalla scadenza, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2007 (modello UNICO 2008). Inoltre, sono dovuti gli interessi legali (2,5%), con maturazione giorno per giorno. Si ricorda infine che l’istituto del ravvedimento operoso risulta nuovamente applicabile in caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento dell’acconto IRAP. Infatti, l’inasprimento del regime sanzionatorio, attuato dapprima con il DL 17.6.2005 n. 106 (conv. L. 31.7.2005 n. 156) e poi con il DL 7.6.2006 n. 206 (conv. L. 17.7.2006 n. 234), ha esplicato la sua efficacia fino alle violazioni inerenti al pagamento del saldo IRAP relativo al periodo d’imposta 2006.

Fonte: Il Sole24ore – pg. 30 del 03/12/2007