SUCCESSIONI – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI
Divisione dei crediti (Cass. SS.UU. 28.11.2007 n. 24657) di Negri
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza 28.11.2007 n. 24657, hanno chiarito che il principio di ripartizione automatica tra coeredi è stabilito, dall’art. 753 c.c., solo per i debiti, mentre per i crediti ereditari opera una disciplina differente. Pertanto, in seguito all’apertura della successione, i crediti che appartenevano al defunto vengono a far parte della comunione ereditaria, sicché i singoli coeredi non possono pretendere il pagamento della propria quota, posto che non sono titolari del relativo diritto. In base alle norme che disciplinano la comunione ereditaria, infatti, ogni coerede può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune, senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri partecipanti. Per questo, il coerede può agire per ottenere la riscossione dell’intero credito e la pronuncia su tale domanda esplicherà effetti nei riguardi di tutte la parti interessate. Ogni questione relativa ai rapporti patrimoniali interni tra coeredi, invece, sarà definita in sede di divisione.
Fonte: Il Sole24ore, p.30 del 30/11/2007