AGEVOLAZIONI FISCALI – INCENTIVI PER L’AGGREGAZIONE DI IMPRESE

Coordinamento con le novità del Ddl Finanziaria 2008 di Stefani

L’introduzione dell’imposta sostitutiva del 18% per affrancare i maggiori valori attribuiti ai beni nelle operazioni di scissione, fusione e conferimento neutrale, prevista dal Ddl Finanziaria 2008, non dovrebbe influenzare l’applicazione del bonus per le aggregazioni aziendali di cui alla L. 296/2006 e in vigore fino al 31.12.2008. Nel caso in cui le nuove regole della manovra Finanziaria vengano approvate nella versione attuale, ai conferimenti di azienda potranno essere applicate tre modalità di tassazione: – conferimento neutrale: la conferitaria iscrive in bilancio i beni al valore fiscale riconosciuto dalla conferente; – conferimento neutrale e imposta sostitutiva: è possibile l’opzione per l’imposta sostitutiva del 18% per iscrivere nel bilancio della conferitaria un maggior valore agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta; – conferimento aggregativo: l’affrancamento dei maggiori valori iscritti in bilancio a titolo di avviamento o assegnati ai beni strumentali materiali e immateriali è gratuito. In relazione all’ultima ipotesi, l’agevolazione spetta solo a patto che siano rispettate le regole stabilite dall’art. 1 co. 242 e ss. della L. 296/2006. Secondo l’Agenzia delle Entrate, possono comportare la decadenza dall’agevolazione anche ulteriori operazioni poste in essere dai soci, come la cessione delle quote della società fusa tra i due soci, che prima dell’operazione straordinaria erano soci unici delle due società. La cessione a terzi delle quote delle società conferenti e delle società fuse può avvenire prima dell’aggregazione, a condizione che rimanga soddisfatto il requisito dell’indipendenza delle imprese che partecipano (ris. Agenzia Entrate 5.10.2007 n. 282).

Fonte: Sole24ore, pag.31 del 22.10.2007