IMPOSTE DIRETTE – IRES – AMMORTAMENTI – BENI MATERIALI

Aree sulle quali insistono fabbricati strumentali – Scorporo del valore del terreno – Inapplicabilità alle società di leasing (ris. Agenzia Entrate 20.9.2007 n. 256) di Tosoni

L’Agenzia delle Entrate precisa che le disposizioni contenute nell’art. 36 co. 7 del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006) sulla deducibilità limitata degli ammortamenti dei fabbricati strumentali non si applicano agli ammortamenti degli immobili di proprietà delle società di leasing che vengono concessi agli utilizzatori in locazione finanziaria. Adottando il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, infatti, i costi sostenuti per l’acquisizione dei fabbricati costituirebbero per la società concedente non immobilizzazioni materiali, ma crediti verso l’utilizzatore da ridurre all’atto del pagamento di ciascuna rata. La risoluzione precisa, inoltre, che le disposizioni sulla deducibilità limitata degli ammortamenti si applicano in capo al concedente nel caso del leasing operativo, più similare alla locazione che al leasing finanziario; per gli utilizzatori di fabbricati con contratti di leasing operativo, però, non sussiste alcuna limitazione alla deduzione dei canoni, posto che tale limitazione opera "a monte" in capo al concedente.

Fonte: Ilsole24ore del 21/09/2007 pag. 31