IMPOSTE INDIRETTE – IVA – DETRAZIONE – AUTOMEZZI

Istanza forfetaria di rimborso – Modalità di compilazione e termini di presentazione (circ. Assonime 13.9.2007 n. 51)  di Gaiani

Assonime, con la circolare in oggetto, ha illustrato sia la procedura di rimborso forfetaria dell’IVA non detratta sulle autovetture aziendali e professionali, sia, per gli stessi beni, il nuovo regime di detrazione in vigore dal 27.6.2007 (data di pubblicazione nella GUCE della decisione del Consiglio UE 18.6.2007 che ha autorizzato l’Italia a predeterminare l’IVA detraibile nella misura del 40%). A proposito delle rivendite delle autovetture per le quali l’IVA "a monte" sia stata detratta nei limiti ridotti del 10% o del 15%, l’Associazione è dell’avviso che l’applicazione dell’IVA sull’intero prezzo di cessione, prevista dalle istruzioni del modello per la richiesta del rimborso, abbia una valenza limitata alle vendite effettuate fino al 13.9.2006; per quelle successive, invece, dovrebbero applicarsi i principi generali, sanciti anche dalla giurisprudenza comunitaria, che prevedono la riduzione della base imponibile in misura corrispondente alla detrazione operata all’atto dell’acquisto. In ordine, poi, al nuovo regime di detrazione, vigente dal 27.6.2007, l’Associazione ritiene che la detrazione ridotta del 40% non si applichi alle autovetture utilizzate esclusivamente nell’esercizio d’impresa o di arte o professione, la cui imposta dovrebbe, quindi, essere interamente recuperabile; analogo diritto dovrebbe valere anche per le autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti a fronte di un canone assoggettato ad IVA.

Fonte: Sole24ore, pag. 29, 14/09/2007