IMPOSTE INDIRETTE – IVA – DISPOSIZIONI GENERALI – DETRAZIONE – ESCLUSIONI O RIDUZIONI DELLE DETRAZIONI – AUTOMEZZI

Limitazione al 40% – Deroga alla direttiva 2006/112/CE – Approvazione da parte del gruppo tecnico degli esperti UE di Gaiani

In sede di conversione del DL 258/2006 nella L. 278/2006, è stato stabilito che, ad eccezione degli agenti e rappresentanti di commercio, l’indetraibilità dell’IVA sugli automezzi (di cui all’art. 19-bis1 co. 1 lett. c) del DPR 633/72) sarà fissata:
– senza possibilità di prova contraria;
– nella misura percentuale autorizzata dal Consiglio UE;
– a far data dalla pubblicazione nella GUUE della relativa autorizzazione.
Con l’approvazione, da parte degli esperti fiscali UE, della detrazione forfetaria proposta dal Governo italiano, nella misura del 40%, il Consiglio UE dovrebbe concedere l’autorizzazione a breve.
Tale detrazione forfetaria riguarderà, quindi, gli acquisti delle autovetture aziendali e professionali (e delle relarive spese di funzionamento e gestione) effettuati dalla data di pubblicazione nella GUUE dell’autorizzazione comunitaria, a nulla rilevando la data di registrazione delle relative fatture. Secondo quanto già indicato dall’Agenzia delle Entrate a proposito degli acquisti effettuati fino al 13.9.2006, oggetto di rimborso forfetario ex DL 258/2006, il momento di effettuazione degli acquisti in oggetto dovrebbe essere determinato in relazione alla data di emissione della fattura da parte del fornitore, a prescindere dalla data di registrazione del documento ai fini dell’esercizio della detrazione.
Fonte: ilsole24ore, del 4 giugno 2007, p. 26