RISCOSSIONE – MODELLO F24 – VESAMENTI UNIFICATI

Somme dovute a titolo di interessi a seguito di ravvedimento operoso – Istituzione dei codici tributo (ris. Agenzia Entrate 22.5.2007 n. 109) di Morina

 L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 22.5.2007 n. 109, ha precisato che, in caso di ravvedimento operoso, ex art. 13 del DLgs. 472/97, per la regolarizzazione di versamenti omessi o tardivi, il versamento degli interessi deve essere eseguito a parte. A tali fini sono istituiti i seguenti codici tributo:
– 1989, denominato "Interessi sul ravvedimento – Irpef";
– 1990, denominato "Interessi sul ravvedimento – Ires";
– 1991, denominato "Interessi sul ravvedimento – IVA";
– 1992, denominato "Interessi sul ravvedimento – Imposte sostitutive";
– 1993, denominato "Interessi sul ravvedimento – Irap";
– 1994, denominato "Interessi sul ravvedimento – Addizionale Regionale";
– 1995, denominato "Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale".
Si precisa, inoltre, che le nuove modalità non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dei sostituti d’imposta. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e dandone distinta indicazione nel Quadro ST del Modello 770.

Fonte: Sole24ore