IMPOSTE INDIRETTE – IVA – DISPOSIZIONI GENERALI – DETRAZIONE – ESCLUSIONI O RIDUZIONI DELLE DETRAZIONI – AUTOMEZZI

Procedura di rimborso – Determinazione forfetaria delle imposte dirette (circ. Agenzia Entrate 16.5.2007 n. 28) di Ricca

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell’istanza di rimborso forfetaria dell’IVA sulle autovetture aziendali e professionali, non è necessario specificare analiticamente gli importi che, per effetto della maggiore IVA detratta, sono dovuti a titolo di maggiori imposte sul reddito e di IRAP, essendo consentita la loro indicazione nel solo rigo AR42 (totale maggio imposte dirette/IRAP).
Peraltro, qualora tale ammontare sia almeno pari al 10% dell’IVA da ottenere in restituzione, il contribuente sarà escluso dai controlli selettivi programmati dall’Amministrazione finanziaria.
E’ stato, inoltre, precisato che, in caso di rivendita dell’autovettura cui si riferisce la maggiore detrazione dell’IVA chiesta a rimborso, non è necessario evidenziare la maggiore base imponibile nei righi AR2, AR12, AR22 e AR32 del quadro AR, essendo consentito decurtare direttamente l’IVA spettante a rimborso, con esclusione dai menzionati controlli selettivi se la riduzione non è inferiore all’1%.
Fonte: ilsole24ore, p. 27 del 17 maggio 2007