RISCOSSIONE TRAMITE RUOLO – RISCOSSIONE COATTIVA
Poteri degli agenti della riscossione – Pignoramento presso terzi e poteri di accesso – Novità del DL 262/2006
di Ferrajoli
Gli agenti della riscossione hanno, tra l’altro, il potere di effettuare il c.d. pignoramento presso terzi. In tal caso, l’atto di pignoramento dei crediti del contribuente debitore può contenere l’ordine al terzo di pagare direttamente ad Equitalia, fino alla concorrenza del credito.
Il pagamento dovrà essere effettuato:
– entro 15 giorni decorrenti dalla data di notifica dell’atto di pignoramento, con riguardo alle somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato prima della notificazione;
– alle rispettive scadenze, per le altre somme.
Si ricorda, inoltre, che agli agenti della riscossione sono stati attribuiti poteri di ispezione, verifica ed accesso presso le pubbliche amministrazioni e gli istituti di credito equivalenti a quelli riconosciuti all’Amministrazione finanziaria ed alla Guardia di Finanza, al fine di acquisire copia della documentazione utile all’individuazione dell’importo dei crediti di cui i contribuenti morosi sono titolari.
Fonte: Sole24ore