IMPOSTE DIRETTE – IRES – DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO

Società non operative – Istanza per la disapplicazione della disciplina – Rapporti con la disciplina dello scioglimento agevolato di Deotto

La tempistica prevista per le risposte alle istanze di disapplicazione della disciplina delle società non operative (art. 30 co. 4-bis della L. 724/94) rischia di interferire con quanto previsto dall’art. 1 co. 111 e ss. della L. 296/2006 in materia di scioglimento agevolato delle medesime società.
Le disposizioni sullo scioglimento agevolato, infatti, subordinano i benefici fiscali in tema di imposte dirette e indirette allo "status" di società non operativa per il periodo d’imposta 2006. Le società che hanno avanzato interpello e che ricevono risposta positiva successivamente al 31.5.2007 (ultima data utile per la delibera di scioglimento), se hanno precedentemente deliberato la liquidazione si ritroverebbero, quindi, a dovere subire la tassazione ordinaria.
Per questo motivo, potrebbe essere ipotizzabile una proroga del termine attualmente previsto per le delibere di scioglimento, per esempio facendolo coincidere con quello per la presentazione dei modelli UNICO.
Fonte: ilsole24ore, 29.03.2007, p. 27