IMPOSTE DIRETTE – DISCIPLINA DEI VEICOLI

Modifiche al regime di deducibilità dei costi di Giovanni Bosco 

Per effetto delle modifiche recate all’art. 164 del TUIR da parte del DL 262/2006 (convertito nella L. 286/2006), il regime dei costi dei veicoli utilizzati da imprese e professionisti è stato reso notevolmente più restrittivo, riducendo la percentuale di deducibilità di alcune fattispecie e prevedendo, per talune altre, un regime di completa indeducibilità.
Più precisamente, già dal 2006:
– continuano a non subire limitazioni alla relativa deducibilità i costi dei veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa e dei veicoli adibiti ad uso pubblico;
– continuano ad essere deducibili nella misura dell’80%, con i preesistenti limiti di costo ammortizzabile, i costi dei veicoli di agenti e rappresentanti;
– si riduce dal 50% al 25% la percentuale dei costi deducibili dei veicoli utilizzati nell’esercizio di arti e professioni, sempre con i preesistenti limiti di costo ammortizzabile;
– i costi dei veicoli concessi in uso ai dipendenti sono deducibili nel limite dell’ammontare che concorre a formare il reddito in natura dei dipendenti medesimi;
– i costi dei veicoli utilizzati nell’esercizio di imprese diversi da quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali, dei veicoli adibiti ad uso pubblico e dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti non sono deducibili, neanche in parte.
Per la quantificazione del reddito in natura in capo ai dipendenti, si ricorda che l’incremento dal 30% al 50% delle percorrenze convenzionali risultanti in base alle tariffe ACI decorre dal 2007, mentre risulta già applicabile all’impresa per il 2006 la quantificazione dei costi deducibili per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti in base al fringe benefit dei medesimi (calcolato, quindi, ancora per tale annualità in base al 30% delle percorrenze convenzionali).

FONTE: ilsole24ore – 12 marzo 2007 – L’esperto risponde