IVA – Obblighi dei contribuenti

Soggetti non tenuti alla fatturazione – Trasmissione telematica dei corrispettivi – Farmacie di Marcello Taramusi

L’art. 1 co. 327 della L. 296/2006 stabilisce che l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, introdotto dall’art. 37 del DL 223/2006, sarà differenziato e graduale, nel senso che decorrerà dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, da un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro l’1.6.2008.
Ad oggi, l’obbligo di certificazione dei corrispettivi, mediante scontrino o ricevuta fiscale, non si applica alle imprese della grande distribuzione che si siano avvalse della facoltà di trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita, i corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi (di cui agli artt. 2 e 3 del DPR 633/72), così come previsto dall’art. 1 co. 429 della L. 311/2004.

In ogni caso, in base all’art. 2 co. 30 del DL 262/2006, chi provvede alla suddetta trasmissione telematica, fatta eccezione per il settore della grande distribuzione commerciale, non è esonerato dal rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale; tale obbligo probabilmente cesserà quando saranno disciplinate le modalità di emissione di uno scontrino senza valenza fiscale, in relazione alla trasmissione obbligatoria.
Il quadro normativo così delineato pone alcuni problemi di coordinamento con riferimento alla documentazione fiscale richiesta per l’acquisto di farmaci, al fine di fruire delle detrazioni previste ai fini IRPEF. L’art. 1 co. 28 della L. 296/2006 ha infatti previsto che la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario.
Ora, se l’ipermercato ha optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi, consentita – come detto – ai soggetti della grande distribuzione, i c.d. “corner” farmaceutici collocati al suo interno non potranno emettere lo scontrino fiscale, ma al più utilizzare un registratore di cassa “defiscalizzato”, non idoneo alla documentazione dell’acquisto ai fini fiscali. In tale ipotesi, l’unico documento valido ai fini fiscali rimane la fattura.
Analogo problema si porrà per le farmacie, allorché anch’esse saranno obbligate alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

Fonte: ilsole24ore – giovedì 01 marzo 2007, p. 28