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Risposte dell’Agenzia delle Entrate alla teleconferenza di Italia Oggi DI LIBURDI

L’Agenzia delle Entrate, in occasione della teleconferenza di Italia Oggi, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle società non operative e allo scioglimento agevolato delle stesse. Con riferimento alle società di persone, si osserva innanzitutto che, per la corretta applicazione del richiamo effettuato dall’art. 1 co. 113 della L. 296/2006 (poi riproposto dalla L. 244/2007) all’art. 47 co. 7 del TUIR (che prevede la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante e di liquidazione), le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati ad imposta sostitutiva, al netto dell’imposta sostitutiva stessa. L’Agenzia delle Entrate chiarisce poi che detti importi non costituiscono reddito per i soci e che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Pertanto, anche nel caso delle società di persone, occorrerà confrontare il valore normale o catastale del bene assegnato al socio e la base imponibile assoggettata a tassazione da parte della società al netto dell’imposta sostitutiva. Successivamente, il risultato dovrà essere confrontato con il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione e, nel caso in cui emerga un’eccedenza, la stessa dovrà essere tassata come reddito da partecipazione. L’Agenzia delle Entrate chiarisce, inoltre, che il fatto che la società partecipata non proceda alla distribuzione di dividendi al semplice fine di non dover ricorrere a finanziamenti che potrebbero dare luogo ad interessi passivi indeducibili, non avendo, invece, in prospettiva dei piani di investimento che giustifichino la mancata distribuzione, non costituisce elemento sufficiente a giustificare l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione.

Fonte: italia oggi del 27 maggio 2008, p. 35